04 Ott 2017
misure di semplificazione elenchi intrastat

Misure di semplificazione elenchi Intrastat

L’art. 13, comma 4 quater, del D.L. 244/2016 (DECRETO MILLEPROROGHE) enunciava significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui all’art. 50, comma 6, del D.L. 331/1993.

Da tale testo inizialmente sembrava che i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea con decorrenza dal 2018 dovessero definitivamente scomparire.

Il D.L. 193/2016 aveva inizialmente stabilito l’abolizione dell’Intrastat acquisti in seguito all’introduzione dello spesometro trimestrale 2017. In seguito, con l’approvazione dello spesometro semestrale 2017, era venuta meno la revoca dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Dogane i dati delle fatture di acquisti di beni e servizi dai Paesi dell’Ue. (Comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017, Agenzia delle Entrate, Dogane e Istat).

Il provvedimento n. 194409 emanato il 25 settembre 2017 ha ridefinito il contenuto dei nuovi elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi previsti dal 1 gennaio 2018.

Le novità previste sono le seguenti:

  • soppressione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi
  • assegnazione di una valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e di servizi
  • innalzamento della soglia per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile:

-da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni

-da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi

  • conservazione dei modelli INTRA relativi alle cessioni di beni servizi (resta invariata la soglia di 50.000 euro per la periodicità di presentazione mensile o trimestrale, come da D.M. del 22 febbraio 2010)
  •  innalzamento della soglia statistica per gli elenchi relativi alle cessioni di beni:

-facoltativo per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali

  •  riduzione dei codici CPA nel campo “Codice servizio” negli elenchi riepilogativi di servizi resi e ricevuti. Non è più necessario far riferimento al sesto livello della classificazione CPA, ma è richiesto il quinto livello. A tale disposizione seguirà l’introduzione di un “motore di ricerca” in ausilio degli operatori.

Il nuovo sistema prevede che le soglie operino in maniera indipendente. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

In conclusione, le semplificazioni perseguono un duplice obiettivo: evitare la moltiplicazione di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA e limitare le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere nel rispetto della normativa UE.

DR.SSA SARA DI GIROLAMO

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