Quadro
normativo
INTRASTAT

IL SISTEMA INTRASTAT

Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure volte a garantire l’assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato. A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

IL QUADRO NORMATIVO

– Ai fini degli adempimenti IVA: DL 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge n. 427 del -29 ottobre 1993

– Principali atti normativi contenenti le regole per la compilazione dei riepiloghi Intrastat:
Decreto 21 ottobre 1992: decreto che istituisce il sistema Intrastat italiano

Decreto 27 ottobre 2000: decreto che introduce l’euro nel sistema Intrastat

Decreti di semplificazione (DPR 7 gennaio 1999; decreto 12 dicembre 2002; decreto 3 agosto 2005, decreto 20 dicembre 2006)

Entrata in UE di altri stati membri (circolare n. 223D/1994; decreto 15 aprile 2004; decreto 20 dicembre 2006)

I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

CODICE ISO
PAESE UE
N. CARATTERI CODICE IVA
EURO
AT
AUSTRIA
9
SI
BE
BELGIO
9
SI
BG
BULGARIA
9 ovvero 10
NO
CY
CIPRO
9
SI
HR
CROAZIA
11
NO
DK
DANIMARCA
8
NO
EE
ESTONIA
9
SI
DE
GERMANIA
9
SI
EL
GRECIA
9
SI
FI
FINLANDIA
8
SI
FR
FRANCIA
11
SI
GB
GRAN BRETAGNA
5 ovvero 9 ovvero 12
NO
IE
IRLANDA
8
SI
IT
ITALIA
11
SI
LV
LETTONIA
11
SI
LT
LITUANIA
9 ovvero 12
SI
LU
LUSSEMBURGO
8
SI
MT
MALTA
8
SI
NL
OLANDA
12
SI
PL
POLONIA
10
NO
PT
PORTOGALLO
9
SI
CZ
REPUBBLICA CECA
8 ovvero 9 ovvero 10
NO
SK
REPUBBLICA SLOVACCA
10
SI
RO
ROMANIA
da 2 a 10
NO
SI
SLOVENIA
8
SI
ES
SPAGNA
9
SI
SE
SVEZIA
12
NO
HU
UNGHERIA
8
NO
SM*
SAN MARINO
5
SI

*San Marino non è un paese UE  nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l’Italia

TERRITORIO COMUNITARIO E EXTRACOMUNITARIO

Confini del territorio dello Stato Italiano: si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio (art. 7, primo comma, lettera a) del DPR 633/72);
Confini del territorio Comunitario: vengono definiti i confini del territorio stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto da 28 Stati (art. 7, primo comma, lettera b) del DPR 633/72);
Territori esclusi o extra-doganali: Livigno, Campione d’Italia, acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto Ponte Tresa e Porto Ceresio, il Monte Athos, l’isola di Helgoland, il territorio di Busingen, i dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion), le isole Canarie, Ceuta, Melilla, isole del Canale, la zona turca di Cipro, l’Isola Aland.
Territori inclusi o comunitari: sono territori comunitari il Principato di Monaco, l’isola di Man, Akrotiri, Dhekelia (art. 7, primo comma, lettera c) del DPR 633/72)

PERIODICITÀ DEGLI ELENCHI

La presentazione trimestrale è consentita purchè l’importo totale trimestrale non superi, né per il trimestre in questione, né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50.000 euro. In pratica il limite dei 50.000 euro è di carattere trimestrale, e deve essere rispettato per ciascuno dei quattro trimestri antecedenti a quello di riferimento.
Il limite dei 50.000 euro va inoltre considerato distintamente per ciascuna categoria di operazioni doganali. Si dovranno quindi considerare separatamente beni e servizi ed entro ciascuna categoria (o in entrambe) non dovrà essere superato predetto limite.
Se una o più di una delle sopraccitate condizioni non sussiste la presentazione dovrà avere cadenza mensile.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE

  • Elenchi mensili: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di ottobre 2016 entro il 25 novembre 2016)
  • Elenchi Trimestrali: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. IV trimestre 2016 entro il 25 gennaio 2017)

GLI SCAMBI CON SAN MARINO

    I rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal punto di vista IVA dall’art. 71 del DPR 633/72 e dal DM 24 dicembre 1994 in vigore dal 1° gennaio 1994. L’operatore italiano che vende beni ad un cliente di San Marino ed ivi consegna la merce effettua una cessione all’esportazione per la quale deve adempiere ai seguenti obblighi:
  • Emettere DDT (documento di trasporto) in tre copie;
  • Emettere la fattura ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72; la cessione è non imponibile in quanto l’art. 71 assimila tali operazioni alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto. La fattura deve essere emessa in quattro esemplari, tre dei quali devono essere consegnati all’acquirente. Nella fattura deve essere indicata la partita iva del soggetto italiano e la partita iva del soggetto sanmarinese. Una copia della fattura consegnata all’acquirente deve essere restituita al mittente con marca e timbro dell’ufficio tributario di San Marino. Qualora il cedente non ricevesse entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione la fattura con la marca sammarinese, deve comunicarne la mancata ricezione all’ufficio tributario di San Marino e per conoscenza all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate;
  • Indicare le cessioni verso San Marino nel riepilogo Intrastat compilando solo la parte fiscale solamente se il cedente italiano effettua anche cessioni intracomunitarie. Le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat.

ACQUISTI CON SAN MARINO

      E’ facoltà dell’acquirente italiano chiedere all’operatore sanmarinese l’applicazione dell’IVA in fattura. Pertanto l’operatore italiano dovrà seguire procedure diverse a seconda che il fornitore sanmarinese abbia già assolto l’IVA o meno.
      Gli acquisti di beni da San Marino non vanno riepilogati nell’Intrastat.

VIOLAZIONI

    • Tardiva presentazione elenchi Intra: Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005: E’ possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell’importo della sanzione.
    • Violazioni relative ai dati fiscali: Art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.
    • Violazioni relative ai dati statistici: Art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.