Deposito doganale e Reassessment
Il Reg. CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992 annoverava tra le destinazioni doganali i regimi doganali fra cui si distinguevano i regimi definitivi (libera pratica ed esportazione), regimi sospensivi (transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale ed ammissione temporanea), regimi economici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea) e regimi di circolazione. La previgente disciplina comunitaria distingueva dunque tra regimi sospensivi, per i quali i diritti doganali, IVA inclusa, dovevano essere garantiti e non pagati e regimi economici, per i quali era sempre necessaria un’apposita autorizzazione dell’Autorità doganale. A tal proposito il regime del deposito doganale rientrava sia nel concetto di regime sospensivo che di quello di regime economico.
Tale impostazione, a partire dal 1° maggio 2016, è stata modificata dal nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea il quale ha abbandonato definitivamente la distinzione tra le destinazioni ed i regimi doganali (artt. 210 – 225 Reg. UE 952 del 2013) ed ha introdotto la definizione di regimi speciali per tutti quei regimi diversi dall’immissione in libera pratica (art. 201 Reg. UE 952 del 2013) e dall’esportazione (art. 263 Reg. UE 952 del 2013). Pertanto ne deriva che, parlando esclusivamente di Regimi doganali, avremo:
- Esportazione
- Immissione in libera pratica
- Regimi speciali
Nell’ambito di quest’ultimi distinguiamo:
- Transito (interno ed esterno)
- Perfezionamento (attivo e passivo)
- Uso particolare (ammissione temporanea ed uso finale)
- Deposito (zone franche e Deposito doganale).
Il concetto di Deposito viene affrontato agli artt. 237 – 242 del Capo 3° del CDU che comprende gli istituti del deposito doganale propriamente detto (artt. 240 – 242) e delle zone franche (artt. 243 – 249). In particolare l’articolo 237 delle Disposizioni Comuni ne definisce l’ambito di applicazione. Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate in locali o altri luoghi autorizzati nel territorio doganale dell’unione, senza essere soggette ai dazi all’importazione e alla fiscalità interna. All’atto pratico permane la possibilità di importare merci sospendendone il pagamento dei diritti doganali per tutta la durata dello stoccaggio, fino all’effettiva negoziazione delle stesse. Il vantaggio per l’operatore economico attraverso l’emissione del documento di IM7 è indubbiamente di potersi approvvigionare in un momento in cui l’offerta sul mercato estero è più favorevole e negoziare la propria merce quando la domanda sul mercato interno o estero risulti essere economicamente vantaggiosa, senza dover anticipare i relativi oneri tributari e rimandandone l’assolvimento all’effettivo momento della nazionalizzazione o della riesportazione (effettiva immissione in consumo). Va tra l’altro considerato che la permanenza in deposito non è soggetta a vincoli temporali, come precisa l’art. 238 del CDU, salvo in circostanze eccezionali stabilite dall’autorità doganale. Ne consegue che per tutta la permanenza delle merci in magazzino le stesse verranno trattare come fossero allo stato estero ed in quanto tali, la garanzia prestata resterà vincolata per tutta la durata della stessa. Il regime di deposito doganale sarà appurato quando le merci vincolate passeranno ad un regime successivo ovvero saranno uscite dal territorio doganale dell’Unione (art. 215 del CDU).
Il CDU ha tra l’altro ridotto e rinominato le categorie di depositi doganali a solo due tipologie: pubblico, ossia strutture utilizzabili da qualsiasi persona di tipo I (ex tipo A) in cui le responsabilità ricadono sia sul titolare dell’autorizzazione, depositario, che sul titolare del regime, depositante; tipo II (ex tipo B) in cui le responsabilità ricadono solo sul titolare del regime; oppure privato (ex tipo C, D, E), ossia strutture utilizzabili dal titolare di un’autorizzazione ed in cui depositario e depositante coincidono con lo stesso soggetto che non è necessariamente proprietario delle merci (art. 240 CDU). Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno la responsabilità di garantire che le merci in deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale e di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzino delle merci (art. 242 CDU). I depositi doganali dovranno essere trasformati in pubblici o privati in base alle indicazioni contenute nell’allegato 90 del Regolamento Delegato UE n. 2446. Sempre il RD chiarisce all’art. 201 che le autorizzazioni sono concesse a condizione che le strutture adibite al regime non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne casi particolari elencati dallo stesso.
Fermo restando il novero dei regimi speciali, di cui all’art. 210 del CDU, fra cui troviamo appunto il Deposito insieme al Transito, l’Uso Particolare ed il Perfezionamento, per un totale di quattro categorie, tutti i regimi speciali (escluso il Transito che segue una normativa specifica) ora seguono una disciplina procedurale comune. Le principali novità concernenti il regime speciale del deposito doganale consistono nel:
- Rilascio di un’Autorizzazione, art. 211 Reg. 952 del 2013, secondo il quale “è richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l’autorità doganale.” L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali la gestione del deposito doganale deve attenersi ed in casi specifici (art. 172 Reg. Delegato) l’autorità doganale consente un’autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate non sono più disponibili nel momento di accettazione della domanda.
In generale l’autorizzazione è concessa alle persone che sono stabilite nel territorio dell’Unione, che offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi n cui per tali operazioni sorga un’obbligazione doganale, costituiscono una garanzia (si veda il punto 2) a norma dell’art. 89.
L’operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali (Certificati AEOC Authorised Economic Operator and Customs – AEOF Authorised Economic Operator and Security) si ritiene che sia a priori in possesso dei requisiti di cui sopra. Inoltre può beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia dell’IVA in fase di introduzione delle merci nel deposito doganale IVA senza alcun limite di ammontare. Resta tuttavia inteso che l’autorità doganale deve poter vigilare lo svolgimento delle operazioni senza misure amministrative sproporzionate.
Il rilascio avviene mediante la compilazione del formulario di cui all’allegato 12 RDT fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali, Customs Decisions System (CSD): tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni sono effettuati mediante procedimenti informatici (art. 6 CDU).
L’autorità doganale competente per il rilascio è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorità verifica se sono soddisfatte le condizioni e la decisione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di accettazione.
- Prestazione di una Garanzia, 211, par. 3, lett. c, Reg. 952 del 2013, unica per tutti i regimi speciali, a norma dell’articolo 89 del CDU. La garanzia globale è richiesta all’operatore depositante e o depositario e si applica per le obbligazioni doganali esistenti o che possono sorgere. La suddetta è fissata ad un importo tale da coprire l’importo del dazio e gli altri oneri dovuti relativi alle merci oggetto di operazioni di deposito doganale. Nel caso in cui non fosse possibile stabilire con esattezza l’importo, la garanzia è fissata all’importo più alto del dazio corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che possono sorgere in quanto l’importo della stessa deve poter coprire in qualsiasi momento gli stessi.
Le modalità di costituzione della garanzia globale (art. 92 del CDU) variano dal deposito in contanti alla polizza fideiussoria ed è facoltà dell’operatore scegliere una forma piuttosto che l’altra. La somma utilizzata per le operazioni doganali resterà vincolata fintanto che sussiste il vincolo doganale delle stesse. Le autorità doganali provvedono a svincolare la garanzia quando l’obbligazione doganale sarà estinta (art. 98 del CDU) ovvero quando avverrà l’appuramento del regime del deposito doganale.
Essendo una delle novità introdotte dal CDU la possibilità di costituire una garanzia spendibile anche in altri paesi dell’UE (art. 89 del CDU), l’operatore economico evidenzierà tale richiesta nell’istanza (quadro F/5). Il numero di riferimento che verrà assegnato alla garanzia globale sarà strutturato come segue:
IT CGU (AAAA) (123456) N (1)
IT: CODICE IDENTIFICATIVO STATO MEMBRO
CGU: CODICE IDENTIFICATIVO DELLA DECISIONE
(AAAA): ANNO DI ADOZIONE DELLA DECISIONE
(123456): CODICE IDENTIFICATIVO AIDA DELL’UFFICIO DELLE DOGANE CHE ADOTTA LA DECISIONE
N: CODICE ALFA DI INDIVIDUAZIONE DELLA NUMERAZIONE
- NUMERAZIONE SEQUENZIALE DEL PROVVEDIMENTO
Il richiedente è tenuto ad informare l’ufficio doganale in merito ad ogni variazione delle informazioni fornite nell’istanza ed ha l’obbligo di auto-monitorare l’importo della garanzia globale al fine di assicurare che il debito doganale per dazi e fiscalità interna non superi l’importo di riferimento concesso nell’autorizzazione. In caso contrario dovrà informare l’ufficio doganale competente.
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili, 214 Reg. 952 del 2013, che forniscono informazioni tali da consentire all’autorità doganale di sorvegliare il regime del deposito doganale in particolar modo per quanto riguarda l’identificazione, la posizione ed i movimenti delle merci. Sono indicazioni pertinenti il riferimento all’autorizzazione, le indicazioni di marchi, numero e natura dei colli, descrizione delle merci, indicazioni relative alle manipolazioni usuali (art.220 del CDU – art. 180 del Regolamento Delegato n. 2446 del 2015) così come definite nell’allegato 71-03. I beni in regime di deposito doganale possono infatti essere sottoposti a manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione. Tali manipolazioni sono meglio elencate all’allegato 71-03 del RD n.2446.
- Possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi, 218 Reg. 952 del 2013, del titolare del regime riguardo alle merci vincolate al deposito doganale, interamente od in parte, ad un’altra persona che soddisfi le condizioni per il regime stesso. Tale trasferimento sarà eventualmente specificato da norme procedurali emanate dalla Commissione (art. 222 CDU).
- Possibilità di far circolare le merci vincolate a tale regime, 219 Reg. 952 del 2013, senza l’applicazione del regime di transito. Il Regolamento Delegato n.2446 del 2015, all’art. 179, esplicita la casistica di circolazione delle merci all’interno del territorio doganale dell’unione. In particolare questa può avvenire, senza formalità doganali diverse, tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione, dall’ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito oppure dalle strutture di deposito all’ufficio doganale di uscita abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo. L’appuramento del regime del deposito doganale avviene quando le merci sono vincolate al regime successivo (art.215 CDU) che può riferirsi ad un IM4 (regime 4071) importazione definitiva e contestuale immissione in libera pratica, ovvero ad un EX3 (regime 3171) estrazione e contestuale riesportazione. Per esempio che un’estrazione di magazzino comporterà semplicemente l’emissione di una Bolla Doganale di tipo EX3: il trasferimento delle merci verso l’ufficio doganale di uscita ai fini dell’appuramento mediante uscita dal territorio dell’Unione avviene con dichiarazione di riesportazione (art. 267 del Regolamento Delegato n. 2447 del 2015).
La circolazione si conclude in 30 giorni, prorogabili su richiesta per altri 30, dalla rimozione delle merci dal deposito doganale. A tal riguardo, le scritture di cui all’art. 214 forniscono informazioni sull’uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito.
I soggetti autorizzati all’esercizio di un deposito doganale possono contestualmente gestire il cosiddetto “deposito fiscale”, denominato anche “deposito IVA”, in cui è consentito introdurre beni nazionali o comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto, così come previsto dall’art. 50 bis del D. L. del 30 agosto 1993 n. 331 comma 1, b secondo cui i depositi doganali sono considerati depositi IVA.
DR.SSA BARBARA CARDINI