
Dichiarazione doganale di esportazione sulla base di una fattura proforma
È risaputo che, come enunciato dall’articolo 8, comma 1, lett. A) del DPR 633/72, “Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili…le cessioni, anche tramite commissionari eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica Europea a cura o a nome dei cedenti…”.
Inoltre è stato precisato con circolare n. 156/E del 15 luglio 1999 che per ritenere sussistente una cessione all’esportazione non imponibile “è indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, oltre naturalmente al pagamento di un corrispettivo”
Tale orientamento è stato confermato dalla Risoluzione n. 306/e del 21 luglio 2008, che in una fattispecie di invio delle merci all’estero senza che fosse in programma alcuna cessione, ha precisato che, in tale evenienza “l’invio di beni all’estero costituisce una mera esportazione di “franco valuta” in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le “cessioni all’esportazione” di cui al citato art.8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi”.
Da quanto sopra esposto, e ricordato che la fattura Proforma non ha nessun valore fiscale e che tale documento può trasformarsi in fattura definitiva, può farlo per solo una parte del suo importo o può essere essere annullata senza nessuna traccia sui registri contabili, si comprende facilmente che tale documento non può essere utilizzato per una cessione all’esportazione.
In aggiunta a quanto sopra esposto, la linea guida dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione della fattura proforma scrive: “…dovrà essere indicata la seguente dicitura – il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR/72. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo-“. Sovente, nel documento oggetto della presente, invece si trova indicato “non imponibile articolo 8 633/72, ovvero l’esatto opposto!
D’altro canto risulta semplice da comprendere che l’emissione di una dichiarazione doganale crea plafond e nel caso di utilizzo di una fattura proforma si creerebbe una vera e propria infrazione fiscale in quanto si accederebbe ad un plafond su un qualcosa che non risulta nei libri contabili che per di più potrebbe non essere stato mai corrisposto economicamente.
In questa sede mi riferisco, ovviamente, all’utilizzo improprio delle fatture proforma per movimentare all’estero merci quali campionature, regali e oggetti simili. La fattura proforma è invece dovuta quanto a monte esiste un contratto che gestisce la movimentazione delle merci, o una pratica autorizzata dall’Amministrazione doganale, come ad esempio un traffico di perfezionamento passivo.
In questo ultimo caso, in particolare, non deve obbligatoriamente esserci il passaggio di proprietà ed è per questo che si utilizza una fattura proforma.
Ritengo ci sia una immensa confusione sull’argomento, aggiungerei su questo “vecchio” argomento, non solo tra le aziende esportatrici ma purtroppo anche tra gli operatori doganali.
Lorenzo Dott. Antonelli