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Dichiarazione di intento 2017

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari consecutivo nello stesso periodo. le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento, da utilizzare in relazione alle operazioni da effettuare dal 1.03.2017.  La novità concerne l’ambito delle forniture in sospensione d’imposta richieste dal dichiarante, che potrà riguardare, in alternativa, una sola operazione per un importo massimo predeterminato, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato, mentre non è più prevista la possibilità di richiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in  un determinato arco temporale nell’anno solare, senza specificazione dell’ammontare.

OBBLIGHI ESPORTATORI ABITUALI:

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate: Gli esportatori che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva trasmettono Telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento

Trasmissione al fornitore o Dogana: La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Obblighi del fornitore:

Controlli

  • Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio.
  • Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Riepilogo

  • Inoltre, deve riepilogare, nella dichiarazione Iva annuale, fidati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

DICHIARAZIONE D’INTENTO:

Oggetto e validità: La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola sia più operazioni tra le stesse parti fino a concorrenza di un importo predefinito.

Non è più possibile chiedere l’agevolazione in relazione alle forniture da effettuare in un determinato arco temporale nell’anno solare (senza specificarne l’ammontare).                                                                                                                                                                      

Importazioni:                                                                                                                                                                                        

La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola operazione oppure

può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo.

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Trasmissione:

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Registrazione:

La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro ( registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri Iva (vendite o corrispettivi).

Nota 1

  • Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con Iva, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto a esercitare la detrazione dell’Iva secondo le regole ordinarie.
  • Si applica la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00 al fornitore che effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c.1. lett. C) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di aver riscontrato, telematicamente, l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

CIRCOLARE N6/2016

Oggetto: Dichiarazione d’intento da Marzo 2017 nuovo modello

La risoluzione n. 120/ E del 22 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento o l’importazione di beni e servizi senza l’applicazione dell’Iva.

Precisa che con il nuovo modello non è più prevista la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo temporale e che tale nuovo modello è utilizzabile solamente per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017.

Nel modello rivisitato non è più prevista la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento a un determinato periodo temporale.
Comunque se è stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello, nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “ operazioni comprese nel periodo da” ( ad esempio, dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità con riferimento alle operazioni d’acquisto da effettuarsi dal 1° marzo 2017 pertanto per tali operazioni sarà necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando appunto il nuovo modello.

Si precisa che qualora sia presentata una dichiarazione d’intento utilizzando il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le varie operazioni di acquisto effettuate successivamente al 1° marzo 2017. In tali casi quindi non va presentata una nuova dichiarazione con il nuovo modello. Ulteriore precisazione è che il campo 2 della sezione “ dichiarazione” deve rappresentare l’importo fino a concorrenza del quale si vuole utilizzare la facoltà di acquistare senza Iva.

Nel caso in cui il soggetto esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un ammontare superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento già presentata, si dovrà produrre una ulteriore dichiarazione d’intento, indicando in essa l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza l’applicazione dell’Iva.

Dr.ssa Sara Di Girolamo
Accounting Dept.

 

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