ANTONELLI CUSTOMS BROKERS
È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. È indiretto perché il produttore, che paga il tributo, la gira al consumatore. Tipicamente l’accisa si distingue da altri tributi (ad esempio l’IVA) perché: Spesso le accise vanno a sommarsi ad altre imposte come l’IVA o dazi doganali o tasse di importazione. Poiché la situazione impositiva varia da Stato a Stato, ogni Paese ha una propria disciplina normativa, dal momento che le accise concorrono tradizionalmente alla formulazione di scelte politiche, non solamente in campo tributario, ma anche nei settori industriale, energetico, sanitario, sociale, dei trasporti e dell’agricoltura. Nel mondo anglosassone e scandinavo le accise hanno spesso una valenza “compensativa” o “punitiva” nei confronti di consumi che possono impoverire il paese, come sul consumo di tabacco e bevande alcoliche, o su consumi di importazione, come i carburanti. In India invece le accise vengono applicate a tutta la produzione industriale. L’armonizzazione delle accise è stato un elemento indispensabile alla corretta instaurazione del mercato unico europeo. D’altra parte, il gettito fiscale legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri, in quanto costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese. Nell’Unione europea abbiamo dal direttiva del Consiglio Europeo n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha lasciato ampio spazio alla sussidiarietà.
Nella CEE l’aviojet, il cherosene utilizzato dagli aerei a reazione, ai sensi della direttiva 92/81/CEE[1] è esente da accise, fa eccezione l’utilizzo per l’aviazione privata da diporto.
I voli tra Paesi CEE e Paesi non comunitari ugualmente non pagano alcuna accisa in virtù di specifici accordi internazionali.
La direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2003/96/CE prevede: La disciplina europea ha introdotto l’istituto del deposito fiscale e alcune figure di soggetti passivi, come il depositario autorizzato, l’operatore registrato, l’operatore non registrato e il rappresentante fiscale. Le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici (precedentemente limitati solo agli oli minerali derivati dal petrolio), all’energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi. I tabacchi sono gravati dall’accisa, ma seguono regolamentazioni diverse. In Italia, ad esempio, la gestione delle accise sui tabacchi viene curata dai Monopoli di Stato mentre per gli altri settori viene curata dall’Agenzia delle Dogane. Da un punto di vista normativo, le accise sono regolate dal “Testo Unico Accise”, ovvero il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
L’applicazione delle accise varia moltissimo da paese a paese. Le accise hanno funzioni di gettito fiscale, ma esprimono anche indirizzi economici e politici e ideologie sociali.
Il grande impatto di questo tipo di fiscalità si rileva considerando che essa colpisce prodotti tipici dell’agricoltura e degli usi alimentari di ogni Paese e prodotti cosiddetti energetici, impiegati nella produzione di beni e servizi di larghissimo consumo come l’energia elettrica, il gas o i trasporti. Date le caratteristiche territoriali molto diverse che contraddistinguono i Paesi membri, non è stato possibile giungere a un’armonizzazione completa, ossia colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell’Unione Europea, però si è proceduto ad armonizzare le strutture dei tributi nell’ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro.
Pertanto, i principi del regime impositivo, unitamente alle figure di soggetti passivi, riconosciuti in tutto il territorio comunitario, concorrono a quella armonizzazione della struttura fiscale delle accise che unificano le modalità di gestione e di controllo delle operazioni rilevanti ai fini della tassazione.
In questo modo, è stata assicurata la libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità, salvaguardando gli interessi dei singoli Stati. Ad esempio, l’aliquota di accisa zero sul vino non penalizza i produttori di quei Paesi dove è forte la produzione vitivinicola. Al tempo stesso, però, il regime di deposito fiscale garantisce gli interessi di altri Paesi in cui l’imposta è più o meno alta: lo speditore italiano che opera in regime di deposito fiscale è tenuto a garantire il carico di imposta gravante nel Paese di destinazione. La prestazione di un’apposita garanzia, infatti, consente al depositario italiano di emettere il documento amministrativo di accompagnamento (DAA), riconosciuto in tutta l’Unione, la cui funzione è quella di trasferire, insieme alla merce, anche l’obbligazione tributaria tra operatori economici comunitari.
L’armonizzazione dei testi normativi in materia di accise dei 25 Stati membri dell’Unione europea è entrata in vigore il 1º gennaio 2005.
Il formato standard del nuovo codice di accisa è composto da 13 caratteri alfanumerici. I primi due identificano lo Stato nel quale opera il soggetto assegnatario del codice (IT per l’Italia).
È un’imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell’IVA che incide sul valore. Infatti l’IVA è espressa in aliquote applicate al valore del prodotto, l’accisa, invece, si esprime in termini di aliquote rapportate all’unità di misura del prodotto.
Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro considerato alla temperatura di 15 °C, come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilogrammo come ad esempio sugli oli combustibili e sui GPL. Nel caso dell’alcol, l’aliquota fiscale è rapportata al litro anidro, cioè all’unità di volume considerato alla temperature di 20 °C, al netto dell’acqua. Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1×40:100= 0,4 litri anidri, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato. Nel caso dei gas, come ad esempio il metano, l’aliquota è rapportata al metro cubo alle condizioni standard di pressione di 1 bar (100 000 Pa) e di temperatura di 15 °C. Nel caso dell’energia elettrica l’aliquota è rapportata al chilowattora.
L’accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l’IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa.
A livello internazionale, l’Italia con la legge 13 ottobre 2009, n. 158 ha ratificato l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto, in merito al pagamento delle accise.
Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure volte a garantire l’assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane: la riscossione dei tributi e il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato.
A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.
- Ai fini degli adempimenti IVA: DL 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge n. 427 del -29 ottobre 1993
- Principali atti normativi contenenti le regole per la compilazione dei riepiloghi Intrastat: Decreto 21 ottobre 1992: decreto che istituisce il sistema Intrastat italiano
Decreto 27 ottobre 2000: decreto che introduce l’euro nel sistema Intrastat.
Decreti di semplificazione (DPR 7 gennaio 1999; decreto 12 dicembre 2002; decreto 3 agosto 2005, decreto 20 dicembre 2006)
Entrata in UE di altri stati membri (circolare n. 223D/1994; decreto 15 aprile 2004; decreto 20 dicembre 2006)
CODICE ISO | PAESE UE | N.CARATTERI CODICE IVA | EURO |
---|---|---|---|
AT | AUSTRIA | 9 | SI |
BE | BELGIO | 9 | SI |
BG | BULGARIA | 9 ovvero 10 | NO |
CY | CIPRO | 9 | SI |
HR | CROAZIA | 11 | NO |
DK | DANIMARCA | 8 | NO |
EE | ESTONIA | 9 | SI |
DE | GERMANIA | 9 | SI |
EL | GRECIA | 9 | SI |
FI | FINLANDIA | 8 | SI |
FR | FRANCIA | 11 | SI |
GB | GRAN BRETAGNA | 5 ovvero 9 ovvero 12 | NO |
IE | IRLANDA | 8 | SI |
IT | ITALIA | 11 | SI |
LV | LETTONIA | 11 | SI |
LT | LITUANIA | 9 ovvero 12 | SI |
LU | LUSSEMBURGO | 8 | SI |
MT | MALTA | 8 | SI |
NL | OLANDA | 12 | SI |
PL | POLONIA | 10 | NO |
PT | PORTOGALLO | 9 | SI |
CZ | REPUBBLICA CECA | 8 ovvero 9 ovvero 10 | NO |
SK | REPUBBLICA SLOVACCA | 10 | SI |
RO | ROMANIA | da 2 a 10 | NO |
SI | SLOVENIA | 8 | SI |
ES | SPAGNA | 9 | SI |
SE | SVEZIA | 12 | NO |
HU | UNGHERIA | 8 | NO |
SM* | SAN MARINO | 5 | SI |
*San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l’Italia
Confini del territorio dello Stato Italiano: si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio (art. 7, primo comma, lettera a) del DPR 633/72);
Confini del territorio Comunitario: vengono definiti i confini del territorio stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto da 28 Stati (art. 7, primo comma, lettera b) del DPR 633/72);
Territori esclusi o extra-doganali: Livigno, Campione d’Italia, acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto Ponte Tresa e Porto Ceresio, il Monte Athos, l’isola di Helgoland, il territorio di Busingen, i dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion), le isole Canarie, Ceuta, Melilla, isole del Canale, la zona turca di Cipro, l’Isola Aland.
Territori inclusi o comunitari: sono territori comunitari il Principato di Monaco, l’isola di Man, Akrotiri, Dhekelia (art. 7, primo comma, lettera c) del DPR 633/72)
La presentazione trimestrale è consentita purchè l’importo totale trimestrale non superi, né per il trimestre in questione, né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50.000 euro. In pratica il limite dei 50.000 euro è di carattere trimestrale, e deve essere rispettato per ciascuno dei quattro trimestri antecedenti a quello di riferimento.
Il limite dei 50.000 euro va inoltre considerato distintamente per ciascuna categoria di operazioni doganali. Si dovranno quindi considerare separatamente beni e servizi ed entro ciascuna categoria (o in entrambe) non dovrà essere superato predetto limite.
Se una o più di una delle sopraccitate condizioni non sussiste la presentazione dovrà avere cadenza mensile.
- Elenchi mensili: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di ottobre 2016 entro il 25 novembre 2016)
- Elenchi Trimestrali: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. IV trimestre 2016 entro il 25 gennaio 2017)
I rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sono disciplinati dal punto di vista IVA dall’art. 71 del DPR 633/72 e dal DM 24 dicembre 1994 in vigore dal 1° gennaio 1994. L’operatore italiano che vende beni ad un cliente di San Marino ed ivi consegna la merce effettua una cessione all’esportazione per la quale deve adempiere ai seguenti obblighi:
- Emettere DDT (documento di trasporto) in tre copie;
- Emettere la fattura ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72; la cessione è non imponibile in quanto l’art. 71 assimila tali operazioni alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 dello stesso decreto. La fattura deve essere emessa in quattro esemplari, tre dei quali devono essere consegnati all’acquirente. Nella fattura deve essere indicata la partita iva del soggetto italiano e la partita iva del soggetto sanmarinese. Una copia della fattura consegnata all’acquirente deve essere restituita al mittente con marca e timbro dell’ufficio tributario di San Marino. Qualora il cedente non ricevesse entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione la fattura con la marca sammarinese, deve comunicarne la mancata ricezione all’ufficio tributario di San Marino e per conoscenza all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate;
- Indicare le cessioni verso San Marino nel riepilogo Intrastat compilando solo la parte fiscale solamente se il cedente italiano effettua anche cessioni intracomunitarie. Le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat.
- Tardiva presentazione elenchi Intra: Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 2005: E’ possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell’importo della sanzione.
- Violazioni relative ai dati fiscali: Art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.
- Violazioni relative ai dati statistici: Art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.
Il cambiamento climatico è un problema globale che necessita di soluzioni globali. Mentre l’UE aumenta la propria ambizione climatica, e finché in molti paesi extra-UE prevarranno politiche climatiche meno severe, sussiste il rischio della cosiddetta “fuga di carbonio”.
La fuga di carbonio si verifica quando le aziende con sede nell’UE spostano la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero, in paesi in cui sono in atto politiche climatiche meno severe rispetto all’UE, o quando i prodotti dell’UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.
Il “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, previsto dal Regolamento (UE) 2023/956, introduce una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea.
Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea.
Insieme ad altre proposte, il CBAM ha l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
Le categorie di beni coinvolte sono al momento sei: alluminio, cemento, energia elettrica, ferro e acciaio, fertilizzanti, idrogeno.
I beni soggetti a normativa CBAM sono solo quelli importati da paesi extra UE.
Esistono esclusioni per beni importati da paesi specifici, per merci di valore trascurabile (150 euro) o per le merci trasportate/utilizzate in ambito militare.
Il Regolamento prevede due fasi:
La fase “transitoria” (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025), durante la quale il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Le dichiarazioni CBAM saranno da consegnare trimestralmente.
La fase “definitiva” (dal 1° gennaio 2026), quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera completa. In questa fase, i soggetti autorizzati dovranno effettuare le medesime dichiarazioni (ma con cadenza annuale) e restituire un numero di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM) corrispondente a quanto dichiarato. I certificati saranno acquistati annualmente e il prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.
Le foreste stanno rapidamente scomparendo in tutto il mondo e la deforestazione e il degrado forestale ne costituiscono le principali minacce.
Negli ultimi 30 anni, circa il 10% delle foreste mondiali, un’area più grande dell’Unione europea, è andato perduto a causa della deforestazione e circa il 10% delle foreste a livello mondiale è gravemente frammentato, con connettività scarsa o nulla. Anche se questo non è un fenomeno nuovo, l’attuale portata e il ritmo della distruzione sono allarmanti. Questa entità di distruzione ha significativi impatti sociali, economici e ambientali, a livello locale e globale.
La deforestazione è una delle principali cause dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e l’UE vi contribuisce consumando una quota significativa di prodotti associati alla deforestazione. L’UE, pertanto, sente la responsabilità di contribuire a porvi fine.
L’EUDR è il nuovo regolamento (2023/1115) contro la deforestazione e il degrado forestale presto vigente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (si applicherà dal 30 dicembre 2025); tale regolamento abrogherà definitivamente il “Regolamento Legno” (EUTR: EU Timber Regulation del 2010).
Le categorie di beni coinvolti sono al momento sette: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno, nonché prodotti derivati (come carne bovina, mobili o cioccolato).
I prodotti coinvolti sono sia quelli importati che esportati dalla UE.
Le figure d’impresa coinvolte dal regolamento sono:
- Operatore: persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta; esso deve effettuare la dovuta diligenza per acclarare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile
- Commerciante: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato; in base alle proprie dimensioni aziendali, può essere obbligato (grande azienda) o esonerato (PMI) dall’effettuare la dovuta diligenza
L’EUDR si basa sulla dovuta diligenza che è obbligatoria e preventiva. Tale pratica va sbrigata da chi immette nel mercato UE, o esporta da esso, i prodotti regolamentati.
Ogni azienda potrà affidare il compito di presentare la propria dichiarazione di dovuta diligenza a un mandatario, mantenendo comunque la responsabilità della conformità del prodotto e della veridicità di quanto dichiarato, così come rispondere delle sanzioni eventualmente comminate.
La dovuta diligenza è organizzata in tre fasi:
- Raccolta delle informazioni riguardanti il prodotto, la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima che lo costituisce, le norme vigenti nell’area di produzione e la mancata deforestazione o degrado forestale a partire dal primo gennaio 2021
- Valutazione del rischio in base alla complessità della catena d’approvvigionamento, alle caratteristiche del Paese e della regione d’origine della merce, della presenza in loco di popolazioni indigene e di eventuali rivendicazioni territoriali o di altre possibili controversie sociali relative al rispetto dei diritti umani
- Attenuazione dell’eventuale rischio non trascurabile per mezzo di documentazione supplementare, indagini ad hoc e audit indipendenti
L’azienda Antonelli srl effettua attività di consulenza in materia EUDR e segue i propri clienti nella preparazione delle Due Diligence.